Ammissione alla procedura di qualificazione
Chi ha acquisito le qualifiche senza seguire una formazione regolamentata e dispone di almeno cinque anni di esperienza professionale può conseguire una procedura di qualificazione.
Per alcune professioni il tipo di esperienza professionale necessaria è definita nel dettaglio dall’ordinanza sulla formazione professionale. Il CSFO raccoglie le indicazioni in merito a tutte le professioni nel quadro dell’elenco delle professioni (francese/tedesco) per i responsabili degli esami di tutta la Svizzera.
Avendo potere decisionale in merito all’ammissione alle procedure di qualificazione i Cantoni possono decidere anche quali procedure di qualificazione offrire. I Cantoni ammettono le candidate e i candidati a una procedura di qualificazione con esame finale o a un’altra procedura di qualificazione.
Procedura di qualificazione con esame finale
La procedura di qualificazione con esame finale è disciplinata dalla relativa ordinanza sulla formazione professionale. L’esame finale riguarda in generale i campi di qualificazione «lavoro pratico», «conoscenze professionali» e «cultura generale». Nel calcolo della nota complessiva confluisce anche la nota dei luoghi della formazione formalizzata.
Chi viene ammesso a una procedura di qualificazione con esame finale in seguito alle qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato rientra nel «caso particolare» disciplinato dalle ordinanze sulla formazione professionale. In questi casi, di regola, non ci sarà nessuna nota dei luoghi di formazione.
Preparazione alla procedura di qualificazione
Chi desidera presentarsi alla procedura di qualificazione senza aver conseguito una formazione professionale di base deve acquisire le conoscenze professionali e di cultura generali necessarie.
Esistono diverse opzioni:
- Frequentare la scuola professionale insieme alle persone in formazione: le lezioni si tengono durante il tempo di lavoro e nei giorni feriali.
- Formazione di recupero: per alcune professioni, in cui ci sono molti adulti che desiderano recuperare un titolo, esistono offerte speciali di formazione che si tengono principalmente in serata o di sabato. La formazione di recupero è regolamentata dall’ordinanza sulla formazione professionale di base in questione.
- Studio individuale: gli adulti possono prepararsi alla procedura di qualificazione in maniera autonoma, senza frequentare le lezioni, in base ai materiali didattici utilizzati nelle scuole professionali.
Cultura generale
Se la cultura generale è stata acquisita già in una formazione professionale di base precedente, può essere richiesta una dispensa presso il Cantone.
Altre procedure di qualificazione
Si parla di altre procedure di qualificazione quando la procedura di qualificazione non avviene attraverso l’esame finale determinato dall’ordinanza sulla formazione professionale di base. Le altre procedure di qualificazione devono essere equivalenti alle procedure disciplinate dalle ordinanze e garantire la valutazione delle competenze operative ai sensi delle ordinanze sulla formazione professionale. Sono considerate altre procedure di qualificazione ad esempio la validazione degli apprendimenti acquisiti o gli esami suddivisi, ma sono possibili anche altre forme.
Procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti
Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti le candidate e i candidati presentano un dossier nel quale indicano e documentano gli apprendimenti acquisiti. In questo modo dimostrano di disporre delle competenze operative e della cultura generale richieste per esercitare la professione in questione. Il processo di validazione comprende le tappe riportate qui di seguito.
- Domanda e presentazione del dossier: una volta ammessa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti la persona in questione presenta all’ufficio competente la domanda di validazione e un dossier nel quale documenta gli apprendimenti richiesti per la professione in questione. Questi
apprendimenti possono essere stati acquisiti attraverso esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specifica o generale.
- Valutazione: gli apprendimenti acquisiti documentati nel dossier vengono valutati e successivamente discussi con la candidata o il candidato nell’ambito di un colloquio. Se le informazioni riportate nel dossier o emerse dal colloquio non sono esaustive, si possono usare metodi di verifica supplementari, da decidere caso per caso. L’esito della valutazione è riportato nel cosiddetto rapporto di valutazione.
- Validazione: in base al rapporto di valutazione dei periti, l’autorità competente del Cantone decide se validare le competenze operative e la cultura generale della candidata o del candidato. In un certificato degli apprendimenti acquisiti indica se i requisiti sono soddisfatti o meno. Chi supera la procedura di qualificazione ottiene il certificato federale di formazione pratica (CFP) o l’attestato federale di capacità (AFC).
Chi invece non supera la procedura riceve, insieme al certificato degli apprendimenti acquisiti, una raccomandazione che spiega come colmare le lacune individuate. La candidata o il candidato è comunque libera/o di decidere come acquisire le competenze mancanti.
Dopo un primo insuccesso, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo altre due volte. Le competenze operative e i requisiti di cultura generale già attestati nel certificato degli apprendimenti acquisiti vengono riconosciuti e non vengono nuovamente valutati.
La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è possibile per le professioni nelle quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione e le disposizioni esecutive, approvate dalla SEFRI.
Procedura di qualificazione con suddivisione dell’esame
In questo tipo di procedura di qualificazione l’acquisizione delle competenze operative di una formazione professionale di base viene valutata in più esami, ad esempio nell’ambito di una formazione modulare, con un esame al termine di ciascun modulo. A tale scopo devono essere definite regole di superamento specifiche. Se soddisfano le regole per il superamento degli esami, le candidate e i candidati ottengono l’attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica. La procedura di qualificazione con suddivisione dell’esame è possibile per le professioni nelle quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione e le disposizioni esecutive, approvate dalla SEFRI.
Le basi legali per le ammissioni e le varie procedure di qualificazione sono definite dalla SEFRI nel manuale “Formazione professionale di base per adulti”.