• Autorità

    Le autorità che hanno un ruolo nella formazione professionale a livello cantonale o federale sono molteplici. Le stesse prendono decisioni, offrono consulenza e garantiscono la vigilanza.

    Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
    autorità superiore di vigilanza e d’esecuzione della Confederazione.

    Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
    ufficio della Confederazione incaricato di eseguire i compiti previsti dalla Legge sulla formazione professionale (LFPr): emanare le ordinanze sulla formazione, emanare i programmi quadro d’insegnamento, approvare i piani di formazione, riconoscere le offerte della formazione professionale superiore, garantire la qualità e sviluppare costantemente il sistema della formazione, promuovere le innovazioni e sostenere i servizi particolari di interesse pubblico.

    Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
    la SECO opera a livello di politica interna quale intermediario tra aziende, partner sociali e mondo politico. Promuove uno sviluppo economico strutturale equilibrato a livello regionale e garantisce la protezione dei lavoratori. Grazie alla sua politica del mercato del lavoro, contribuisce a impedire la disoccupazione e a lottare contro di essa, e quindi a mantenere la pace sociale.

    Ispettorati del lavoro
    uffici cantonali e federali incaricati dell’applicazione della Legge sul lavoro: regolamentazione della durata del lavoro, promozione della salute e, in parte, prevenzione delle malattie e degli infortuni.

    Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
    la CDPE include i dipartimenti o le direzioni cantonali dell’educazione e della formazione. La commissione più importante per la formazione professionale è la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP).

    Dipartimento o direzione dell’educazione, della formazione e dell’economia pubblica
    autorità di vigilanza dell’ufficio della formazione professionale nonché delle autorità d’esecuzione e di vigilanza per i casi previsti dal diritto cantonale. Solo in due Cantoni (FR, ZG) la formazione professionale è ancora di competenza del dipartimento dell’economia pubblica.

    Ufficio cantonale (divisione, servizio, sezione) della formazione professionale
    è l’ufficio più importante per l’applicazione della Legge federale sulla formazione professionale a livello cantonale. Sulla base della LFPr e delle disposizioni cantonali d’applicazione, gli uffici cantonali della formazione professionale adempiono la maggior parte dei compiti riservati alle autorità cantonali: vigilanza della formazione professionale e delle scuole, esami, formazione dei formatori, esame delle richieste di sovvenzione, ecc.

    Corrispondenza degli articoli del lessico