Esame finale
L’esame finale (precedentemente esame di fine tirocinio) è parte della procedura di qualificazione ed è disciplinato dall’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) e dalle ordinanze sulla formazione delle singole professioni. Ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame finale permette di constatare se la persona formata ha acquisito le competenze stabilite dal piano di formazione. Il datore di lavoro è tenuto a iscrivere la persona in formazione all’esame e, se richiesto, a mettere a disposizione gratuitamente i locali, gli attrezzi e il materiale necessari per eseguire dei lavori d’esame.
Laddove l’ordinanza sulla formazione professionale di base prevede un esame parziale, i campi di formazione trattati e conclusi possono essere esaminati già prima della fine della formazione professionale. Le note conseguite in occasione di questo esame contano per l’esame finale. Se i risultati sono insufficienti, gli esami parziali possono essere ripetuti al massimo due volte.
Sono ammesse all’esame finale anche persone adulte che, grazie all’attività professionale, hanno acquisito una certa esperienza, ma che non hanno seguito una vera e propria formazione; è sufficiente che possiedano un’esperienza professionale generale di almeno cinque anni e, a seconda dell’ordinanza, un’esperienza pratica nella professione in questione di un determinato periodo di tempo. All’esame sono ammesse anche le persone in formazione presso istituzioni private riconosciute. Le persone in formazione possono essere dispensate da alcune parti dell’esame finale se un esame equivalente è già stato superato in occasione di un’altra formazione professionale o di una formazione scolastica.
L’esame finale è superato se sono state soddisfatte le direttive dell’ordinanza sulla formazione professionale di base.
In caso di mancato superamento dell’esame finale, la persona in formazione ha il diritto di consultare i documenti d’esame (in alcuni Cantoni questo vale anche in caso di superamento dell’esame). L’ufficio cantonale della formazione professionale può organizzare un incontro tra la persona in formazione, accompagnata dal formatore e /o dal rappresentante legale, e un rappresentante dei periti d’esame. Questo incontro permette di stabilire i motivi dell’insuccesso e di creare le basi per una ripetizione dell’esame con esito positivo.
I campi di qualificazione non superati possono essere ripetuti due volte al massimo. Se, al momento della ripetizione dell’esame, il candidato non è più sotto contratto di tirocinio, non ha più diritto al salario durante lo svolgimento degli esami.
Se la persona in formazione non può partecipare all’esame finale per motivi di salute, deve presentare un certificato medico all’autorità competente. Se la persona non può partecipare all’esame finale per altri motivi imprevisti (ad es. lutto in famiglia), è indispensabile informare l’autorità competente quanto prima. In genere si cercherà di trovare una nuova data d’esame ancora nello stesso anno.
Campi di qualificazione
Nell’ordinanza sulla formazione professionale si distinguono tre campi di qualificazione: lavoro pratico, conoscenze professionali e cultura generale. In alcune professioni c’è un quarto campo di qualificazione: disegno professionale.
Lavoro pratico
Esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro pratico prestabilito (LPP).
Lavoro pratico individuale (LPI)
L’esame si svolge presso l’azienda formatrice e si basa su un incarico dell’azienda. La persona qualificata responsabile stabilisce i compiti da svolgere insieme alla persona in formazione e li sottopone ai periti d’esame per l’approvazione. La persona in formazione svolge il LPI sul posto di lavoro in azienda per diverse ore di lavoro e redige una documentazione.
La valutazione viene fatta dalla persona qualificata competente. La persona in formazione presenta il LPI ai periti d’esame in occasione di un colloquio. I periti devono garantire la qualità della valutazione.
Lavoro pratico prestabilito (LPP)
Il lavoro pratico prestabilito è l’alternativa al lavoro pratico individuale e viene controllato dai periti d’esame durante tutto lo svolgimento del lavoro. Per tutte le persone in formazione valgono le opzioni d’esame e la durata d’esame prevista dall’ordinanza sulla formazione professionale di base.
Conoscenze professionali
L’esame delle conoscenze professionali è la parte teorica / scolastica dell’esame finale. La persona in formazione deve presentarsi a un esame scritto o a un esame scritto e orale.
Cultura generale
Questo campo di qualificazione è composto dalle seguenti parti: nota scolastica di cultura generale, lavoro d’approfondimento ed esame finale per la formazione professionale di base triennale e quadriennale. Per la formazione professionale di base biennale è composto dalla nota scolastica di cultura generale e dal lavoro d’approfondimento.
Lavoro di approfondimento (LA)
Tramite il lavoro d’approfondimento (prima lavoro individuale d’approfondimento), che può essere svolto anche come lavoro di gruppo, la persona in formazione approfondisce un tema a sua scelta, in genere per una durata che varia tra le 8 e le 12 giornate scolastiche (di 3 lezioni l’una). Lo scopo del lavoro è quello di definire e trattare un tema e di pianificare, realizzare e correggere il lavoro individuale. In questo modo vengono promosse e valutate varie competenze, ad esempio: organizzazione del lavoro, tecniche del lavoro, lavoro di ricerca, lavoro di documentazione, argomentazione e riflessione. Di solito la persona in formazione riporta le conclusioni in un lavoro scritto e le presenta ai periti d’esame durante un colloquio.
Varie forme d’esame nella formazione commerciale di base
L’esame finale della formazione commerciale di base è composto da una parte aziendale e da una parte scolastica. La parte aziendale si svolge in forma di esame scritto e orale. Le situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL), le unità procedurali (UP) e i controlli delle competenze dei corsi interaziendali sono parte delle note dei luoghi di formazione e insieme rappresentano il 50% della nota aziendale finale. I moduli approfondire e collegare (A&C) sono parte della formazione scolastica.
Situazioni di apprendimento e di lavoro
I formatori valutano le prestazioni e la condotta delle persone in formazione sul lavoro in base a criteri prestabiliti. Le SAL sono paragonabili al rapporto di formazione.
Unità procedurali (UP)
Con le UP è possibile valutare l’approccio mentale e pratico interdisciplinare. Le UP possono essere sostituite da due controlli delle competenze CI.
Approfondire e collegare (A&C)
I moduli approfondire e collegare si svolgono durante il 2° e/o 3° anno di formazione con orientamento ICA (informazione, comunicazione, amministrazione) e E&S (economia e società).
Condizioni di superamento
Le condizioni di superamento stabiliscono quali criteri (note) devono essere soddisfatti affinché una persona in formazione superi la procedura di qualificazione con l’esame finale. Il superamento, il conteggio e il valore dato alle singole note sono disciplinati dalle relative ordinanze sulla formazione professionale di base. Le condizioni di superamento sono date dalla nota complessiva del 4; in genere la nota del lavoro pratico conta come nota determinante ai fini del superamento (nota minima: 4).
- art. 33 sgg.
- art. 71 LFPr
- art. 32 sgg. OFPr
- ordinanza sulla formazione professionale di base e piano di formazione relativi alla professione
- programma quadro per l’insegnamento della cultura generale, 2006, SEFRI (ex UFFT)
- Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base