• Esame finale

    L’esame finale (precedentemente esame di fine tirocinio) è parte della procedura di qualificazione ed è disciplinato dall’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) e dalle ordinanze sulla formazione delle singole professioni. Ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame finale permette di constatare se la persona formata ha acquisito le competenze stabilite dal piano di formazione. Il datore di lavoro è tenuto a iscrivere la persona in formazione all’esame e, se richiesto, a mettere a disposizione gratuitamente i locali, gli attrezzi e il materiale necessari per eseguire dei lavori d’esame.

    Laddove l’ordinanza sulla formazione professionale di base prevede un esame parziale, le aree di apprendimento concluse possono essere esaminate già prima della fine della formazione professionale. Le note conseguite in occasione di questo esame contano per l’esame finale. Se i risultati sono insufficienti, gli esami parziali possono essere ripetuti al massimo due volte.

    Sono ammesse all’esame finale anche persone adulte che, grazie all’attività professionale, hanno acquisito una certa esperienza, ma che non hanno seguito una formazione formale; è sufficiente che possiedano un’esperienza professionale generale di almeno cinque anni e, a seconda dell’ordinanza, un’esperienza pratica nella professione in questione di un determinato periodo di tempo. All’esame sono ammesse anche le persone in formazione presso istituzioni private riconosciute. Le persone in formazione possono essere dispensate da alcune parti dell’esame finale se un esame equivalente è già stato superato in occasione di un’altra formazione professionale o di una formazione scolastica.

    L’esame finale è superato se sono state soddisfatte le direttive dell’ordinanza sulla formazione professionale di base.

    In caso di mancato superamento dell’esame finale, la persona in formazione ha il diritto di consultare i documenti d’esame (in alcuni Cantoni questo vale anche in caso di superamento dell’esame). L’ufficio cantonale della formazione professionale può organizzare un incontro tra la persona in formazione, accompagnata dal formatore o dalla formatrice e /o dal rappresentante legale, e un rappresentante dei periti d’esame. Questo incontro permette di stabilire i motivi dell’insuccesso e di creare le basi per una ripetizione dell’esame con esito positivo.

    I campi di qualificazione non superati possono essere ripetuti due volte al massimo. Se, al momento della ripetizione dell’esame, il candidato o la candidata non è più sotto contratto di tirocinio, non ha più diritto al salario durante lo svolgimento degli esami.

    Se la persona in formazione non può partecipare all’esame finale per motivi di salute, deve presentare un certificato medico all’autorità competente. Se la persona non può partecipare all’esame finale per altri motivi imprevisti (ad es. lutto in famiglia), è indispensabile informare l’autorità competente quanto prima. In genere si cercherà di trovare una nuova data d’esame ancora nello stesso anno.

    Campi di qualificazione
    Di regola nell’ordinanza sulla formazione professionale si distinguono tre campi di qualificazione: lavoro pratico, conoscenze professionali e cultura generale. In alcune professioni c’è un quarto campo di qualificazione: disegno professionale.

    Lavoro pratico
    Esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro pratico prestabilito (LPP).

    • Lavoro pratico individuale (LPI) L’esame si svolge presso l’azienda formatrice e si basa su un incarico dell’azienda. La persona qualificata responsabile stabilisce i compiti da svolgere insieme alla persona in formazione e li sottopone ai periti d’esame per l’approvazione. La persona in formazione svolge il LPI sul posto di lavoro in azienda per diverse ore di lavoro e redige una documentazione.
       
    • La valutazione viene fatta dalla persona qualificata competente. La persona in formazione presenta il LPI ai periti d’esame in occasione di un colloquio. I periti devono garantire la qualità della valutazione.
       
    • Lavoro pratico prestabilito (LPP) Il lavoro pratico prestabilito è l’alternativa al lavoro pratico individuale e viene controllato dai periti d’esame durante tutto lo svolgimento del lavoro. Per tutte le persone in formazione valgono le opzioni d’esame e la durata d’esame prevista dall’ordinanza sulla formazione professionale di base.

    Conoscenze professionali
    L’esame delle conoscenze professionali è la parte teorica / scolastica dell’esame finale. La persona in formazione deve presentarsi a un esame scritto o a un esame scritto e orale.

    Cultura generale
    Per le persone che hanno iniziato la formazione professionale di base prima del 2026, questo campo di qualificazione è composto dalle seguenti parti: nota scolastica di cultura generale, lavoro d’approfondimento ed esame finale per la formazione professionale di base triennale e quadriennale. Per la formazione professionale di base biennale è composto dalla nota scolastica di cultura generale e dal lavoro d’approfondimento.

    • Lavoro di approfondimento (LA). Tramite il lavoro d’approfondimento (prima lavoro individuale d’approfondimento), che può essere svolto anche come lavoro di gruppo, la persona in formazione approfondisce un tema a sua scelta, in genere per una durata che varia tra le 8 e le 12 giornate scolastiche (di 3 lezioni l’una). Lo scopo del lavoro è quello di definire e trattare un tema e di pianificare, realizzare e correggere il lavoro individuale. In questo modo vengono promosse e valutate varie competenze, ad esempio: organizzazione del lavoro, tecniche del lavoro, lavoro di ricerca, lavoro di documentazione, argomentazione e riflessione. Di solito la persona in formazione riporta le conclusioni in un lavoro scritto e le presenta ai periti d’esame durante un colloquio.
       
    • L’esame finale si svolge verso la fine della formazione professionale di base. A seconda della scuola si svolge in forma scritta o orale e fa riferimento a due aree di apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società». 

    Le novità ai sensi dell’ordinanza e del programma quadro rivisti: 

    Per le persone che iniziano la formazione professionale di base a partire dal 2026, la procedura di qualificazione comprende le seguenti parti:

    • per la formazione professionale di base biennale la nota scolastica di cultura generale
    • per la formazione professionale di base triennale e quadriennale la nota scolastica di cultura generale, il lavoro finale e l’esame finale

    Al fine di armonizzare il campo di qualificazione di cultura generale a livello svizzero, la durata delle parti d’esame è ora fissata in modo vincolante:

    • il lavoro finale è composto dall’elaborazione di un prodotto in 25-35 ore di lavoro e di una presentazione,
    • l’esame finale è composto da un esame orale di 20 minuti o di un esame scritto di 150 minuti.

    Inoltre, è stato definito che all’interno di un Cantone, per l’esame finale, deve essere applicata un’unica forma, che può essere scritta o orale.

    La procedura di qualificazione ai sensi dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (2025), avrà luogo per la prima volta nel 2028 per le formazioni professionali di base biennali e nel 2029/2030 per le formazioni professionali di base triennali o quadriennali.

    La procedura di qualificazione ai sensi dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (2006), si svolgerà per l’ultima volta nel 2029 per le formazioni professionali di base biennali e nel 2030/2031 per le formazioni professionali di base triennali o quadriennali. 

    Per le formazioni professionali di base che prevedono l’insegnamento della cultura generale integralmente o parzialmente integrato nell’insegnamento professionale, la normativa vigente (2006) rimane applicabile al massino fino al 2037.

    La procedura di qualificazione della formazione commerciale di base con inizio a partire dal 2018
    L’esame finale è composto da una parte aziendale e da una parte scolastica. La parte aziendale si svolge in forma di esame scritto e orale. Le situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL), le unità procedurali (UP) e i controlli delle competenze dei corsi interaziendali sono parte delle note dei luoghi di formazione e insieme rappresentano il 50% della nota aziendale finale. I moduli approfondire e collegare (A&C) sono parte della formazione scolastica.

    • Situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL)
      Le formatrici o i formatori valutano le prestazioni e la condotta delle persone in formazione sul lavoro in base a criteri prestabiliti. Le SAL sono paragonabili al rapporto di formazione.
       
    • Unità procedurali (UP)
      Con le UP è possibile valutare l’approccio mentale e pratico interdisciplinare in relazione alle procedure lavorative aziendali. Le UP possono essere sostituite da due controlli delle competenze CI.
       
    • Approfondire e collegare (A&C) 
      I moduli approfondire e collegare si svolgono durante il 2° e/o 3° anno di formazione con orientamento ICA (informazione, comunicazione, amministrazione) e E&S (economia e società).

    La procedura di qualificazione della formazione commerciale di base con inizio a partire dal 2023

    Per la formazione commerciale di base con inizio a partire dal 2023 vale una nuova ordinanza della formazione professionale. La procedura di qualificazione si basa su un modello di formazione orientato alle competenze operative e comprende i seguenti campi di qualificazione:

    1. Lavoro pratico

    Il lavoro pratico si svolge in base al ramo di formazione, sotto forma di caso di studio in un luogo centrale e nella lingua locale.

       2. Conoscenze professionali e cultura generale

    La cultura generale non è più a sé stante ma integrata nelle competenze operative. Gli esami scolastici coprono sia le competenze professionali che quelle di cultura generale.

    1. Nota dei luoghi di formazione

    La nota dei luoghi di formazione è composta dalle valutazioni dell’azienda formatrice, della scuola professionale e dei corsi interaziendali.

    Condizioni di superamento
    Le condizioni di superamento stabiliscono quali criteri (note) devono essere soddisfatti affinché una persona in formazione superi la procedura di qualificazione con l’esame finale. Il superamento, il conteggio e il valore dato alle singole note sono disciplinati dalle relative ordinanze sulla formazione professionale di base. Le condizioni di superamento sono date dalla nota complessiva del 4; in genere la nota del lavoro pratico conta come nota determinante ai fini del superamento (nota minima: 4).

    Corrispondenza degli articoli del lessico